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Pratiche di Prevenzione Incendio
VV.F.

Kerofiamma gestisce per conto della tua azienda l'intero iter burocratico e tecnico per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendio (CPI) e per tutti gli adempimenti connessi al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dalla valutazione preliminare fino al collaudo finale.

D.P.R. 151/2011 · D.M. 07/08/2012 · D.Lgs. 81/2008 · Codice di Prevenzione Incendio (D.M. 03/05/2022) · D.M. 18/10/2019

Pratiche di Prevenzione Incendio
Perché affidarti a Kerofiamma

Un partner tecnico esperto per ogni fase della pratica VV.F.

Navigare l’iter previsto dal D.P.R. 151/2011 richiede competenze tecniche specialistiche, conoscenza aggiornata della normativa antincendio e un rapporto consolidato con gli enti di controllo. Kerofiamma affianca le aziende in ogni fase del procedimento: dalla classificazione dell’attività nelle categorie A, B o C previste dall’Allegato I al D.P.R. 151/2011, fino alla presentazione della SCIA antincendio e al successivo collaudo da parte della Commissione VV.F.

Il nostro team di professionisti — ingegneri antincendio e tecnici abilitati — redige tutta la documentazione tecnica necessaria (relazione tecnica, planimetrie, calcoli del carico d’incendio, progetto antincendio) secondo le prescrizioni del Codice di Prevenzione Incendio (D.M. 03/05/2022) o delle regole tecniche verticali di riferimento, garantendo tempi certi e conformità normativa completa.

20+

Anni di esperienza antincendio

100%

Tasso di approvazione pratiche

Valutazione, progettazione e presentazione delle pratiche
I nostri servizi VV.F.

Valutazione, progettazione e presentazione delle pratiche

Kerofiamma gestisce l’intero flusso procedurale previsto dal D.P.R. 151/2011 per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendio:

Fase 1 – Valutazione preliminare: analisi dell’attività, classificazione nella categoria di rischio (A, B o C) e verifica dell’assoggettabilità ai controlli VV.F. ai sensi dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011.

Fase 2 – Progettazione antincendio: redazione del progetto ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011 (per le attività di categoria B e C) con relazione tecnica, planimetrie in scala, calcolo del carico d’incendio specifico (q<sub>f</sub>) secondo la norma UNI EN 1991-1-2 e individuazione delle misure di prevenzione e protezione secondo il Codice di Prevenzione Incendio (D.M. 03/05/2022) o le specifiche regole tecniche verticali applicabili (alberghi, ospedali, luoghi di lavoro, ecc.).

Fase 3 – Presentazione SCIA e gestione istruttoria: trasmissione telematica della pratica tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), gestione delle eventuali richieste di integrazione documentale da parte del Comando Provinciale VV.F. e monitoraggio costante dell’iter istruttorio.

Collaudo e rinnovo CPI

Sopralluogo VV.F., rilascio e rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendio

Una volta completata la realizzazione degli interventi previsti nel progetto approvato, Kerofiamma coordina la fase conclusiva dell’iter: la presentazione della SCIA antincendio in asseverazione (ex certificazione di conformità) e, per le attività di categoria B e C, la richiesta di sopralluogo alla Commissione VV.F. per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendio (CPI).

Il CPI ha validità quinquennale. Alla scadenza, Kerofiamma provvede al rinnovo periodico con la presentazione dell’istanza di rinnovo e la verifica della permanenza delle condizioni di sicurezza antincendio, anche in caso di modifiche intervenute nell’attività o nell’edificio.

Gestiamo inoltre le pratiche per:

  • Variazioni non sostanziali (art. 4 D.P.R. 151/2011): modifica della SCIA con aggiornamento della documentazione tecnica
  • Variazioni sostanziali (art. 4 D.P.R. 151/2011): nuovo progetto e iter completo
  • Volture del CPI in caso di cambio di titolarità dell’attività
  • Deroghe ai requisiti di prevenzione incendio ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 151/2011
Sopralluogo VV.F., rilascio e rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendio
Domande frequenti

Tutto quello che devi sapere sulle pratiche di prevenzione incendio VV.F.

La mia azienda è soggetta all'obbligo del CPI?

L’obbligo di dotarsi del Certificato di Prevenzione Incendio riguarda tutte le attività elencate nell’Allegato I al D.P.R. 151/2011, suddivise in tre categorie di rischio (A, B, C). Rientrano nell’elenco, a titolo esemplificativo: stabilimenti industriali con lavorazioni a rischio d’incendio, depositi di materiali combustibili oltre determinate soglie, locali adibiti ad uffici con più di 300 persone, alberghi, scuole, ospedali, impianti di distribuzione carburante e molte altre tipologie di attività. Kerofiamma può effettuare gratuitamente una verifica preliminare per stabilire se la tua attività è soggetta ai controlli VV.F. e in quale categoria ricade.

Quanto tempo richiede l'ottenimento del CPI?

I tempi variano in base alla complessità dell’attività e alla categoria di rischio. Per le attività di categoria A il procedimento si conclude con la presentazione della SCIA antincendio, senza necessità di sopralluogo preventivo, e ha effetto immediato. Per le attività di categoria B e C è prevista la valutazione del progetto da parte del Comando VV.F. (entro 60 giorni dalla presentazione) e il successivo sopralluogo di collaudo. Mediamente, con una documentazione tecnica completa e corretta, il rilascio del CPI avviene in un arco temporale compreso tra 3 e 6 mesi. Kerofiamma si impegna a ridurre al minimo i tempi grazie alla qualità della documentazione prodotta e alla gestione proattiva dell’istruttoria.

Cosa succede se la mia azienda opera senza CPI pur essendone obbligata?

Esercire un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendio senza aver presentato la SCIA antincendio o senza il CPI (ove richiesto) costituisce una violazione grave con conseguenze sia amministrative che penali. Ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 151/2011 e del D.Lgs. 81/2008, il titolare dell’attività è esposto a sanzioni amministrative pecuniarie, all’ordine di sospensione dell’attività da parte delle autorità competenti e, nei casi più gravi, a responsabilità penale per i reati previsti dal Testo Unico della Sicurezza. Inoltre, in caso di sinistro, l’assenza della documentazione VV.F. aggiornata può comportare la decadenza della copertura assicurativa. Contatta subito Kerofiamma per una valutazione della situazione della tua azienda e per regolarizzare la tua posizione nel più breve tempo possibile.

Necessiti di un' Offerta personalizzata?

I nostri ingegneri senior sono a disposizione per una valutazione preliminare del tuo stabilimento,progetto o servizio.